Liste di attesa

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 41, c. 6

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Torna a inizio pagina

Collaborazioni e partecipazioni

ClioCom © copyright 2024 - Clio S.p.A. Lecce - Tutti i diritti riservati