Accordi stipulati dall'amministrazione
Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 23, c. 1 lett. d
Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.