Catalogo di dati, metadati e banche dati

Riferimenti normativi: D. Lgs. 82/2005 - Art. 52, c. 1

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, deimetadati e delle relative banche dati in loro possesso ed iregolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accessotelematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

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